Accesso Civico – Civico Generalizzato – Documentale
A) L’accesso civico obbligatorio (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).
è il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web.
L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
1) Modalità di presentazione – L’istanza di accesso è redatta dall’interessato, con allegata copia di un valido documento di identità del richiedente, preferibilmente nell’apposito modulo prestampato Richiesta di Accesso Civico_ex art._5_c._1_d.lgs._n.33 e deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, i cui riferimenti sono indicati nella Sezione “Amministrazione trasparente” del predetto sito.
1) Modulistica accesso CIVICO e informativa privacy
L’istanza può essere:
Le istanze trasmesse per via telematica devono possedere i requisiti richiesti dell’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale.
3) Richiesta di riesame
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro tale termine, il richiedente può presentare Richiesta di Riesame al RPCT , che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 (venti) giorni. Se i dati o documenti richiesti sono detenuti dal RPCT, la richiesta di riesame va presentata al Segretario Generale.
3) Modulistica RIESAME e informativa privacy
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B) L’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA), in base all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013,
è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. L’istanza di accesso civico generalizzato deve identificare i dati o i documenti richiesti e non necessita di motivazione.
Modalità di presentazione – La richiesta è gratuita e la domanda può essere presentata tramite una delle seguenti modalità (PEC, e-mail ordinaria con allegata copia di un valido documento di identità del richiedente, posta raccomandata) e preferibilmente nell’apposito modulo Richiesta di Accesso Generalizzato . L’Area competente conclude il procedimento con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione dell’istanza. In caso di accoglimento, l’amministrazione entro 30 giorni procede all’inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell’istanza presentata.
2) Modulistica accesso GENERALIZZATO e informativa privacy
Richiesta di riesame – Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro tale termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 (venti) giorni. Se i dati o documenti richiesti sono detenuti dal RPCT, la richiesta di riesame va presentata al Segretario Generale. Avverso la decisione dell’amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT o del Segretario Generale, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010.
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C) Accesso Civico Documentale ai sensi della Legge 241/1990,
è l’accesso agli atti e ai provvedimenti formati dall’AdSPmSO o dalla stessa stabilmente detenuti è riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è richiesto l’accesso.
Richiesta di accesso_ex_art._22_l._n._24190 ( DOCUMENTALE)
Per ulteriori specifiche si prega di visionare il regolamento